VISTO il DL 04.02.2022, n.5 integrato con le disposizioni della nota Ministero della Salute n.9498 dello 04/02/2022
SI COMUNICANO
le nuove disposizioni in oggetto:
Scuole secondarie di I e II grado e nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale:
Scuole secondarie di I e II grado e nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale: Con un caso di positività tra gli alunni presenti in classe: l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo. Anche agli alunni si applica il regime dell’auto- sorveglianza per la durata di 5 giorni;
Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:
Per gli alunni presenti che dimostrano di
- aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- essere guariti da meno di 120 giorni;
- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;
- di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale o degli alunni direttamente interessati se maggiorenni
l’attività prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 a parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Anche a tali alunni si applica il regime dell’auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.
Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Precisazioni relative alla sospensione delle attività didattiche (comma 4)
- Nelle scuole dell’infanzia la sospensione delle attività didattiche (per i casi con più di 4 contagi in sezione o gruppo classe) avviene se l’accertamento del 5° caso di positività si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente.
- Nelle scuole primarie, secondarie di I e II grado e per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del quinto caso (primaria) e del secondo caso (negli altri gradi di scuola) si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
Attenzione: ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non viene preso in considerazione il personale educativo e scolastico (in sostanza, si ha rilievo solo per bambini, alunni e studenti).
Nelle scuole primarie, secondarie di I e II grado e nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale la condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni viene controllata dai collaboratori scolastici del piano mediante l’applicazione mobile già utilizzata per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 che sarà appositamente adeguata.
Clicca per prendere visione della circolare.