Con l’approssimarsi degli Esami di maturità si richiama l’ attenzione sulla importanza ed indefettibilità della corretta e completa formazione delle commissioni e quindi sulla necessaria presenza dei componenti designati.
L’art. 1 del D.M. n. 183 del 2019, modificato dal d.m. n. 45 del 2026, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di maturità rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
Il paragrafo 3.d.g. della nota MIM n. 90455 del 25/03/2026 prevede quanto segue:
“3.d.g Impedimento e sostituzioni 3.d.g.a Impedimento ad espletare l’incarico.
L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.
L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari interni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico/coordinatore, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.
L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari esterni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico/coordinatore, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, il quale ne dispone l’immediata sostituzione.”
Al fine di assicurare una efficace, ordinata e tempestiva gestione delle procedure di sostituzione dei presidenti e commissari esterni assenti da parte di questo Ufficio, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
Comunicazione di assenza-impedimento dei commissari esterni
Le istituzioni scolastiche di servizio, previa verifica della legittimità dell’ impedimento, comunicheranno l’ assenza del docente facente funzioni di commissario esterno, ESCLUSIVAMENTE all’ indirizzo di posta elettronica ordinario esamidistato.sa@istruzione.it.
Nell’oggetto della comunicazione dovranno essere indicati la classe di concorso del commissario assente;
il codice della commissione;
il nominativo e il codice fiscale del commissario assente.
Si precisa che esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile rivolgersi alla segreteria della scuola di servizio (es. personale collocato a riposo) sarà la segreteria della scuola sede d’esame a trasmettere a questo Ufficio comunicazione e e relativa documentazione giustificativa dell’ assenza.
Comunicazione di assenza-impedimento dei presidenti
I presidenti provvederanno personalmente ad inviare comunicazione dell’ assenza, corredata da documentazione giustificativa, ESCLUSIVAMENTE all’ indirizzo di posta elettronica ordinaria esamidistato.sa@istruzione.it
Nell’oggetto dovranno essere riportati:
la dicitura “PRESIDENTE” seguita dal CODICE identificativo della commissione; il nominativo e il codice fiscale del presidente assente.
La legittimità dell’ impedimento, nel caso dei presidenti, sarà oggetto di valutazione diretta da parte di questo Ufficio.
Confidando nella collaborazione di tutte le componenti coinvolte a vario titolo nelle attività finalizzate all’ espletamento degli Esami di maturità, si ringrazia e si invita ad attenersi con scrupolosità alle indicate istruzioni onde evitare ritardi e/o disagi garantendo, così, alla comunità scolastica ed in particolare agli alunni impegnati nelle prove, uno spedito e sereno andamento delle procedure d’esame.
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